LE NUOVE REGOLE EUROPEE DI DEFAULT

Dal 1° Gennaio 2021 Centro Finanziamenti S.p.A. applica le nuove regole europee in materia di classificazione dei clienti inadempienti, recependo la nuova disciplina introdotta dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) in materia di default. La nuova disciplina, nominata Nuova definizione di Default, stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default della clientela rispetto a quelli finora adottati, con l’obiettivo di uniformare le regole a livello comunitario.

Cosa significa Default

Termine che identifica l’incapacità di adempiere agli impegni presi, quindi un’inadempienza.

Cosa cambia

I principali cambiamenti introdotti prevedono che gli intermediari definiscano automaticamente come inadempiente il cliente che presenta un arretrato di pagamento da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo:


per i Privati e Piccole medie imprese per le altre imprese
Superiore a 100 euro, e superiore all’ 1% del totale delle esposizioni verso l’Istituto Finanziario o il Gruppo di cui fa parte* Superiore a 500 euro, e superiore all’ 1% del totale delle esposizioni verso l’Istituto Finanziario o il Gruppo di cui fa parte*

Solo quando l’arretrato sarà regolarizzato e saranno passati almeno 90 giorni da tali regolarizzazioni senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà lo stato di inadempienza.


*Per Centro Finanziamenti S.p.A. è previsto che fino al 31 dicembre 2021 la componente relativa della soglia di rilevanza delle esposizioni in arretrato sia fissata al 5%, in luogo dell’1%.

Ulteriori modifiche:

  • Non sono ammesse compensazioni tra le diverse posizioni del debitore nei confronti dell’Istituto Finanziario;
  • In caso di cointestazioni la classificazione a default del cliente ha anche conseguenze negative per i cointestatari.

Approfondimenti

La sottoscrizione di un prestito deve essere preceduta da un’attenta considerazione della propria capacità di rimborso, delle proprie entrate e di eventuali altri prestiti o spese già in essere. È necessario prestare molta attenzione alle scadenze, al ricorso a più finanziamenti nello stesso momento, ad eventuali difficoltà momentanee e al proprio coinvolgimento in rapporti non gestiti in prima persona ma cointestati. Si veda per approfondimenti in tema di applicazione delle regole di default:

La normativa di riferimento

  • ART. 178, CRR, Regolamento 575/2013.
  • EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 - Regolamento Delegato (UE) 2018/171
  • EBA/GL/201607 “Linee Guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 175 del Regolamento UE n. 575/2013 - EBA/GL/2016/07

FAQ

È sufficiente uno sconfinamento di 100 euro per essere segnalati in default?


No, è necessario che lo sconfinamento superi contemporaneamente sia la soglia assoluta (100 se privati o piccole medie imprese oppure 500 euro se imprese) sia quella relativa (1% dell'esposizione) e che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 giorni consecutivi (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni).

Se un debitore è classificato a default sulla base della nuova definizione, è classificato automaticamente anche "a sofferenza" nella Centrale dei Rischi?


No. La definizione di "sofferenze" non è stata modificata. Gli intermediari segnalano un cliente "in sofferenza" solo quando ritengono che abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito. Non vi è alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR. Pertanto non è vero che basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 100 euro per dar automaticamente luogo a una segnalazione a sofferenza, con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l'intero sistema bancario.

È vero che le nuove regole europee sulla definizione di default hanno un impatto rilevante sulle segnalazioni nella Centrale dei rischi?


No, in realtà le nuove regole hanno un impatto molto limitato sulle informazioni della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia.

L'unica innovazione riguarda la classificazione "a sofferenza", che deve risultare uniforme per tutti gli intermediari che fanno parte dello stesso gruppo bancario o finanziario: se un cliente è affidato da più intermediari dello stesso gruppo, la classificazione a sofferenza dovrà considerare tutte le informazioni - positive e negative - che lo riguardano disponibili all'interno del gruppo stesso. Le regole precedenti non lo prevedevano formalmente ma era già prassi diffusa.

Non c’è invece alcun impatto sull'altra classificazione di anomalia presente in Centrale dei Rischi, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa (i cosiddetti "inadempimenti persistenti"), che continuano a seguire il criterio legato alla scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento e prescindono da qualsiasi soglia di rilevanza; i ritardi di pagamento continuano a essere segnalati se superano i 90 giorni.

Come si calcolano i giorni di arretrato?


I giorni di arretrato o sconfinamento, si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati - anche parzialmente - corrisposti. Nel caso in cui i pagamenti dovuti, come definiti nel contratto di credito, siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso, quindi il periodo oggetto di sospensione/rinegoziazione non viene considerato ai fini del calcolo.

Per le esposizioni contratte da due o più debitori, solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse, cosa succede in caso di default di uno dei debitori?


Nel caso di cointestazioni in cui due o più debitori siano solidalmente responsabili per il rimborso del debito, il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. Nel caso in cui però tutti i debitori in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; in maniera analoga qualora l’obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default.

L’eventuale default su una singola esposizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni in essere del cliente nei confronti dello stesso Istituto Finanziario?


Si, se sono superate le soglie di materialità e l’arretrato/sconfinamento permane continuativamente per 90 giorni